G.A.T.
(GRUPPO AIUTO TIROIDE) 

Art.1

E’ costituita, ai sensi della Legge ti. 266 dell’ 11 agosto 1991 e della Legge Regionale n, 11 del 16 Marzo 1994,un’Associazione denominata “Gruppo Aiuto Tiroide” o ” G.A.T.”. L’Associazione ha sede legale in Via Lecce 203/b, 72027 San Pietro Vernotico (Br). 

Art.2 

L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, in caso dì sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo). Al sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci: le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, membro effettivo, membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci. 

II FINALITA’E SCOPI 

Art.3 

L’Associazione, come finalità, si prefigge di svolgere attività di volontariato nel campo sanitario, con specifico riferimento verso i malati affetti da Patologie Tiroidee, avvalendosi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In particolare, l’Associazione si propone le seguenti finalità: 

a) sensibilizzare gli organismi pubblici sui problemi sanitari, assistenziali. economici e sociali dei malati di tiroide:
b) promuovere e realizzare, nelle varie realtà sanitarie, scolastiche e sociali del territorio, campagne di informazione ed educazione sulle malattie tiroidee, al fine di migliorarne il controllo e favorirne la prevenzione. 

Art.4 

L’associazione persegue le proprie finalità senza finì di lucro. anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, collocandosi in ambito assolutamente apolitico. L’Associazione intende instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni ed Organizzazioni aventi finalità istituzionali analoghe. 

III SOCI 

Art.5 

E’ ammessa l’adesione all’Associazione – oltre ai malati di tiroide – a congiunti e familiari e, in genere, a tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto. L’adesione e l’ammissione all’Associazione avviene mediante versamento della quota simbolica di 20.00 (venti) euro annuali. 

Saranno esclusi i Soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Comitato direttivo, che delibera a maggioranza. 

E’ ammesso ricorso all’Assemblea che decide un via definitiva. 

Art.6 

I Soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentare la Sede o il locale adibito a Sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi Organi.
I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi ambiti e di adottare un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’ Associazione stessa e dei suoi aderenti. 

Art7 

I Soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura dei Presidente dell’Associazione. 

Art. 8 

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al Socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. entro limiti preventivamente stabiliti. 

IV ORGANI 

Art. 9 

Sono Organi dell’Associazione: Øil Presidente;
Øi Vicepresidenti;
Øl’Assemblea dei Soci;
Øil Comitato Direttivo; Øil Segretario; 

Øil Tesoriere;
ØCollegio dei revisori; ØCollegio dei probiviri. 

Art. 10 

L’Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno metà più uno degli associati.
L’Assemblea indica i programmi di attività dell’associazione; elegge il Comitato Direttivo; approva il Bilancio; provvede all’adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì su argomenti di sua competenza, previsti dal presente Statuto e da norme di Legge. 

In seconda convocazione, l’Assemblea può validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Art. 11 

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto da sette (Presidente. 2 Vice-presidenti. Tesoriere, Segretario. 2 Consiglieri) membri eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza semplice. 

Il Comitato Direttivo amministra l’Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni dì programma assunte dall’Assemblea dei Soci.
In particolare. il Comitato Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi: può comunque essere convocato in qualsiasi momento, quando il Presidente lo ritenga necessario o un terzo dei membri ne faccia richiesta. 

Esso: 

  • elegge il Presidente: 
  • convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci (Congresso) ogni tre anni: 
  • formula il Bilancio di Previsione e il Consuntivo; 
  • delibera le spese per il funzionamento dell’Associazione: 
  • delibera, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Assemblea, i provvedimenti necessari 

per attuare programmi ed iniziative: 

  • collabora con il Presidente nel normale esercizio delle finzioni dell’Associazione. senza modificarne la politica o le finalità istituzionali, che sono di pura competenza dell’Assemblea. può però deliberare la costituzione di organi periferici, allo SCOPO di migliorare i rapporti tra le varie realtà locali e il vertice dell’Associazione. 

Art. 12 

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, scelto tra i SOCI e dura in carica tre anni; è il legale rappresentante dell’ Associazione; firma la corrispondenza e gli atti; attua le delibere dell’Assemblea e dei Direttivo; può delegare le proprie funzioni o parte di esse ad uno o più membri del Direttivo stesso. La carica di Presidente può durare per due mandati consecutivi. 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Art. 13 

I revisori sono nominati dall’assemblea in un numero di tre. (effettivi più eventuali supplenti)., durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e/o del Collegio dei probiviri. All’atto dell’accettazione della carica i membri del Collegio dei sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli arti. 2382-2399 c.c. 

Art, 14 

Compiti del Collegio dei revisori sono:
a) partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto;
b) verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
c) nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all’art. 21, dare il proprio parere vincolante ed accertare che ricorrano i requisiti dì necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell’operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
d) verifica periodica della cassa. dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
e) verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’assemblea;
f) redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea; g) convocazione, in caso di necessità., di un’assemblea qualora il Consiglio direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo.